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Reati informatici | Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico | Art. 615 ter c.p. | Corte di Cassazione sentenza n. 27900/2023

21-07-2023

Reati informatici | Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico | Art. 615 ter c.p. | Corte di Cassazione sentenza n. 27900/2023
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L’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico consiste in una forma di aggressione ovvero l’illecita interferenza nella privacy attuata attraverso l’abusiva introduzione o permanenza nel collegamento con i sistemi informatici o telematici, contro la volontà espressa o tacita della vittima, con eventuale acquisizione di dati registrati nell’archivio elettronico.

Che cos'è un sistema informatico?

Un sistema informatico può essere definito come un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di "codificazione" e "decodificazione" - dalla "registrazione" o "memorizzazione", per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati", cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare "informazioni", costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente.

Qual è il bene tutelato dall'art. 615 ter c.p.?

Il bene giuridico tutelato dalla norma (615 ter c.p.) viene individuato dalla giurisprudenza di legittimità, del pari con orientamento costante, nel domicilio informatico sotto il profilo dello ius excludendi alios, anche in relazione alle modalità che regolano l'accesso dei soggetti eventualmente abilitati.

Qual è l’elemento psicologico del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico?

Mentre, l’elemento psicologico del reato va individuato nella coscienza e volontà di accedere o mantenersi nel sistema informatico o telematico di altri contro la volontà della vittima (titolare del diritto di esclusione).

Cosa significa il termine account?

Il termine "account" "indica quell'insieme di funzionalità, strumenti e contenuti attribuiti ad un nome utente che, in determinati contesti operativi, il sistema mette a disposizione dell'utente: un ambiente con contenuti e funzionalità personalizzabili, oltre ad un conveniente grado di isolamento dalle altre utenze parallele. Infatti, il sistema informatico è in grado di riconoscere l'identità del titolare di un account, ne memorizza e conserva un insieme di dati ed informazioni attribuite ad esso, spesso da esso unicamente gestibili ed accessibili per un utilizzo futuro. In questo si differenzia da altre modalità di accesso a sistemi di servizio interattivi che non presuppongono la ripetizione del rapporto con l'utente. L'insieme di dati e informazioni che individuano il titolare dell'account, nonché le preferenze di utilizzo, rappresentano il profilo utente associato all'account.

Quando si verifica l’accesso abusivo ad un sistema informatico?

Fornite tali coordinate, per la Cassazione si configura il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico:

  1. quando la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema viene posta in essere non solo (come è ovvio) da un soggetto non abilitato ad accedervi, ma anche da chi, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso;
  2. quando vengono effettuate operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle per le quali l'accesso è consentito.

Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del resto, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l'ingresso al sistema.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sent. n. 27900/2023 (link esterno a palma.partners).

(Riproduzione riservata) 

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Scritto da

Cosimo Palma

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