17-10-2022
In allegato, un contributo ricco di spunti giuridici e procedimentali (Cassa Forense) che, partendo dall’inquadramento giuridico delle criptovalute come beni mobili -ai sensi degli artt. 810 e 812 c.c.-, individua i procedimenti esecutivi esperibili in danno del debitore possessore di crypto.
Ai fini della ricerca delle criptovalute da pignorare, vengono dapprima analizzate le modalità di custodia abituale delle stesse da parte del debitore con riferimento ai cd. wallet (hardware, software e web wallet). In tal caso, il procedimento esperibile sarà quello mobiliare; quindi, vengono delineati gli scenari dinanzi ai quali potrebbe trovarsi l’Ufficiale Giudiziario al momento del pignoramento e le relative complicanze.
Sul punto, un aspetto di primaria importanza è rappresentato dalla collaborazione del debitore nelle operazioni di pignoramento. Infatti, il proprietario di criptovalute, ai sensi dell’art. 492, comma 4, c.p.c., dovrà collaborare in modo fattivo, stante la sanzione penale prevista per l’omessa o falsa dichiarazione di cui all’art. 388, comma 6, c.p.
Il contributo fa luce anche su una diversa strada percorribile: quella del pignoramento presso gli exchange (pignoramento presso terzi), evidenziandone i limiti, posto che molti di essi hanno sede all’estero, con tutte le complicanze giuridiche e procedimentali che ne conseguono.
Nelle riflessioni conclusive, vengono richiamati gli articoli 48 e 49 del Codice di soft law “Global Code of Digital Enforcement”, redatto da UIHJ - International Union of Judicial Officers, che sancisce una serie di principi volti all’armonizzazione dell’esecuzione digitale nei vari sistemi giudiziari.
Prospettate, per tale via, le modalità di espropriazione delle criptovalute, bisogna comunque prendere atto della difficile attuazione delle stesse, risultando, in concreto, estremamente difficile esperire vittoriosamente l’azione esecutiva, per due profili di motivi.
Da un lato, l’attuale processo esecutivo non sembrerebbe idoneo a garantire il soddisfacimento della pretesa creditoria vantata nei confronti del debitore possessore di crypto, stante la difficoltà della già sola individuazione e della riconducibilità, con certezza, delle criptovalute allo stesso.
Dall’altro, bisogna considerare che le dinamiche sottese al funzionamento delle monete virtuali garantiscono una tale velocità operativa (prelievo, deposito, trasferimento) che l’attuale procedura espropriativa non riuscirebbe a fronteggiare.
Cassa Forense, La previdenza forense n. 2/2022 (link esterno a palma.partners).