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Diritto all'oblio | Trattamento dei dati personali | Corte di Cassazione n. 34568/2022 | Deindicizzazione

09-01-2023

Diritto all'oblio | Trattamento dei dati personali | Corte di Cassazione n. 34568/2022 | Deindicizzazione
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Diritto all’oblio - Inizia a trovare tutela giuridica concreta il diritto costituzionale all’identità personale.

Per la Cassazione, il Giudice comune può ordinare la rimozione dei dati personali di un utente da internet attraverso la c.d. deindicizzazione, processo attraverso cui i risultati di ricerca di un motore di ricerca vengono rimossi o nascosti. 

La Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di trattamento dei dati personali, la tutela spettante all’interessato, strettamente connessa ai diritti alla riservatezza e all’identità personale e preordinata a garantirne la dignità personale dell’individuo, ai sensi dell'art. 3 Cost., comma 1 e dell'art. 2 Cost., che si esprime nel cosiddetto “diritto all’oblio”, consente, in conformità al diritto dell’Unione Europea, alle autorità italiane, ossia al Garante per la protezione dei dati personali e al giudice, di ordinare al gestore di un motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni, anche extraeuropee, del suddetto motore, previo bilanciamento tra il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e il diritto alla libertà d'informazione, da operarsi secondo gli standard di protezione dell’ordinamento italiano”.

Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Sentenza n. 4036 del 24/11/2022 (link esterno a palma.partners).

Dal 01/01/2023, è entrato in vigore in nuovo art. 64-ter disp. att. c.p.p. (D. Lgs. n. 271/1989), in virtù del quale:

"1. La persona  nei  cui  confronti  sono  stati  pronunciati  una sentenza di proscioglimento o di non  luogo  a  procedere  ovvero  un provvedimento di  archiviazione  può  richiedere  che  sia  preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione,  sulla  rete internet,  dei  dati  personali  riportati  nella  sentenza   o   nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  27  aprile 2016. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  52  del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Nel caso di richiesta volta a  precludere  l'indicizzazione,  la cancelleria del giudice che  ha  emesso  il  provvedimento  appone  e sottoscrive la seguente  annotazione,  recante  sempre  l'indicazione degli  estremi  del  presente  articolo:  «Ai  sensi  e  nei   limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, è preclusa l'indicizzazione del presente  provvedimento  rispetto  a  ricerche  condotte  sulla  rete internet a partire dal nominativo dell'istante.».

3. Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione,  la cancelleria del giudice che  ha  emesso  il  provvedimento  appone  e sottoscrive la seguente  annotazione,  recante  sempre  l'indicazione degli estremi  del  presente  articolo:  «Il  presente  provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti  dell'articolo 17 del  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del  27  aprile  2016,  un  provvedimento  di  sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca  generalisti,  di contenuti  relativi  al  procedimento  penale,  rispetto  a  ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante".

 D. Lgs. n. 271/1989, Art. 64-ter (link esterno a palma.partners).

Viene dunque ora riconosciuto il diritto all’oblio per l’imputato o indagato in caso di decreto di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione.

 

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Scritto da

Cosimo Palma

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