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Processo telematico | Produzione dei documenti in giudizio | Tribunale di Napoli | Sentenza n. 1288/2023

22-06-2023

Processo telematico | Produzione dei documenti in giudizio | Tribunale di Napoli | Sentenza n. 1288/2023
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La produzione dei documenti in giudizio ai tempi del processo telematico.

Tribunale di Napoli: i documenti prodotti in giudizio devono essere indicati in un indice (che sia contenuto in calce ad un atto o in documento separato poco importa), con numerazione corrispondente a quella che designa ciascun documento informatico prodotto; ed oltre ad essere numerati devono altresì contenere la loro “denominazione”.

In mancanza di tutto ciò, la mera produzione di numerosi files non può ritenersi adeguata e corretta e non può costringere giudice e controparti ad una “ricerca” finalizzata all’eventuale individuazione di ciò che possa confermare o smentire le affermazioni della parte.

Riferimenti normativi: Artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.

Art. 74. (Contenuto del fascicolo di parte). Gli atti e i documenti di causa sono inseriti in  sezioni  separate del fascicolo di parte. Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle  copie notificate della citazione, della comparsa di  risposta  o  d'intervento,  delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze. Sulla  copertina  del  fascicolo   debbono   essere   iscritte   le indicazioni richieste per il fascicolo d'ufficio.Il cancelliere, dopo aver controllato la regolarita' anche  fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del  fascicolo  ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento. 

Art. 87. (Produzione dei documenti). I  documenti  offerti  in  comunicazione  dalle   parti   dopo   la costituzione sono prodotti mediante deposito ai  sensi  dell'articolo 196-quater e il relativo elenco deve  essere  comunicato  alle  altre parti nelle forme stabilite  dall'articolo  170,  quarto  comma,  del codice. Se nel corso dell'udienza emerge la  necessita'  di  produrre documenti, il giudice, su istanza di parte,  puo'  assegnare  termine per il deposito degli stessi nel fascicolo informatico. 

La sentenza n. 1288/2023 del Tribunale di Napoli. 

Compito del giudice è infatti quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di trovare la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto (Cass. n. 19006 del 13/6/2022).

Sebbene ad una prima lettura si potrebbe pensare ad un formalismo troppo stringente, il Tribunale, nella stessa pronuncia, ha argomentato che: "E’ opportuno evidenziare che tali considerazioni non valgono a fornire una copertura formalistica ad una pigra presa di posizione, finalizzata a risolvere in modo veloce ed in rito una controversia che, altrimenti, richiederebbe (com’è doveroso) un faticoso riscontro di circostanze comunque allegate; esse, al contrario, derivano proprio dal frustrante tentativo a lungo, ma invano, condotto di ricondurre coerentemente quei documenti (si ripete, in numero elevato) alle difese svolte" (pag. 9).

In conclusione, il Tribunale non ha tenuto conto dei documenti "non prodotti e affastellati disordinatamente dalla difesa" e, dunque, venendo meno la prova, ha accolto le domande dell'attore.

Sentenza n. 1288/2023, Tribunale di Napoli, V Sezione Civile (link esterno a palma.partners).

 

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Scritto da

Cosimo Palma

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