22-06-2023
Tribunale di Napoli: i documenti prodotti in giudizio devono essere indicati in un indice (che sia contenuto in calce ad un atto o in documento separato poco importa), con numerazione corrispondente a quella che designa ciascun documento informatico prodotto; ed oltre ad essere numerati devono altresì contenere la loro “denominazione”.
In mancanza di tutto ciò, la mera produzione di numerosi files non può ritenersi adeguata e corretta e non può costringere giudice e controparti ad una “ricerca” finalizzata all’eventuale individuazione di ciò che possa confermare o smentire le affermazioni della parte.
Art. 74. (Contenuto del fascicolo di parte). Gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte. Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o d'intervento, delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze. Sulla copertina del fascicolo debbono essere iscritte le indicazioni richieste per il fascicolo d'ufficio.Il cancelliere, dopo aver controllato la regolarita' anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento.
Art. 87. (Produzione dei documenti). I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito ai sensi dell'articolo 196-quater e il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'articolo 170, quarto comma, del codice. Se nel corso dell'udienza emerge la necessita' di produrre documenti, il giudice, su istanza di parte, puo' assegnare termine per il deposito degli stessi nel fascicolo informatico.
Compito del giudice è infatti quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di trovare la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto (Cass. n. 19006 del 13/6/2022).
Sebbene ad una prima lettura si potrebbe pensare ad un formalismo troppo stringente, il Tribunale, nella stessa pronuncia, ha argomentato che: "E’ opportuno evidenziare che tali considerazioni non valgono a fornire una copertura formalistica ad una pigra presa di posizione, finalizzata a risolvere in modo veloce ed in rito una controversia che, altrimenti, richiederebbe (com’è doveroso) un faticoso riscontro di circostanze comunque allegate; esse, al contrario, derivano proprio dal frustrante tentativo a lungo, ma invano, condotto di ricondurre coerentemente quei documenti (si ripete, in numero elevato) alle difese svolte" (pag. 9).
In conclusione, il Tribunale non ha tenuto conto dei documenti "non prodotti e affastellati disordinatamente dalla difesa" e, dunque, venendo meno la prova, ha accolto le domande dell'attore.
Sentenza n. 1288/2023, Tribunale di Napoli, V Sezione Civile (link esterno a palma.partners).