16-03-2023
Per la Corte di Cassazione, l’arte digitale che utilizza la tecnologia (IA) come parte del processo creativo rappresenta un tema inesplorato in Giurisprudenza. La pronuncia fornisce alcune coordinate sul riconoscimento del diritto d’autore di opere che utilizzano la tecnologia (IA) come parte del processo creativo, illustrando dapprima il concetto giuridico di creatività e analizzando poi la questione relativa alla creazione di un’immagine mediante l’impiego di un software (IA). È possibile condurre un accertamento per verificare se ed in qual misura l’utilizzo dello strumento (software / IA) assorba l’elaborazione creativa dell’artista che se ne avvale?
Per la Corte di cassazione il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce all’espressione personale e individuale di un'oggettività appartenente a determinate categorie (in via esemplificativa, letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia), di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore.
La creatività:
- non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia;
- non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere, che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione (Sez. 1, n. 25173 del 28.11.2011; Sez. 1, n. 21172 del 13.10.2011; Sez. 1, n. 20925 del 27.10.2005).
Il Giudice di primo grado ed il Giudice di appello avevano riconosciuto il carattere creativo di un'opera generata tramite software (IA), enunciando il principio per cui un’opera è creativa allorché esprima una idea originale, proveniente solo dall’ispirazione del suo autore. L’immagine oggetto del giudizio non era una semplice riproduzione di un fiore, ma ne comportava una vera e propria rielaborazione (attraverso un software), perciò meritevole di tutela autorale per il suo carattere creativo.
La Cassazione, poi, ha aggiungo che la protezione del diritto d'autore postula il requisito dell'originalità e della creatività, consistente non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, presupponendo che l'opera rifletta la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative.
La ricorrente riteneva che il Giudice precedente avesse erroneamente qualificato come opera dell’ingegno un’immagine generata da un software e, pertanto, non attribuibile a una idea creativa della sua supposta autrice.
La ricorrente sosteneva infatti che l’opera fosse un’immagine digitale elaborata da un software che ne aveva elaborato forma, colori e dettagli tramite algoritmi matematici mentre la pretesa autrice avrebbe solamente scelto un algoritmo da applicare e approvato a posteriori il risultato generato dal computer.
Tali motivi, tuttavia, sono stati ritenuti inammissibili, in quanto volti ad introdurre per la prima volta in sede di legittimità una questione nuova non trattata dal Giudice di primo grado e da quello di appello. La Corte non ha ritenuto certamente sufficiente a tal fine l’ammissione della controparte di aver utilizzato un software per generare l’immagine, circostanza questa ritenuta pur sempre compatibile con l’elaborazione di un’opera dell’ingegno con un tasso di creatività che andrebbe solo scrutinato con maggior rigore.
Per la Corte, infatti, si sarebbe reso necessario un accertamento di fatto per verificare se e in qual misura l’utilizzo dello strumento (software / AI) avesse assorbito l’elaborazione creativa dell’artista che se ne era avvalsa.
Il motivo pertanto è stato dichiarato inammissibile, senza una pronuncia sul tema, per ora inesplorato nella giurisprudenza della Cassazione, della cosiddetta arte digitale (detta anche digital art o computer art) quale opera o pratica artistica che utilizza la tecnologia digitale come parte del processo creativo o di presentazione espositiva.
Dunque, ai fini del riconoscimento del diritto d’autore di un'immagine digitale elaborata da un software, la Corte ha incidentalmente affermato che potrebbe essere necessario un accertamento di fatto per verificare se e in qual misura l’utilizzo dello strumento (software / IA) assorba l’elaborazione creativa dell’artista che se ne avvale.